Richieste di accesso civico

L’accesso civico consiste nell’esercizio del diritto da parte di chiunque, di richiedere all’Amministrazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, e questa sia prevista come obbligatoria ai sensi del Regolamento 2 dicembre 2015 n. 16 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Amministrazione” .

La richiesta di accesso civico può essere inviata tramite posta elettronica o per posta ordinaria utilizzando l’apposito modulo e dovrà essere corredata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’interessato da questi dichiarata conforme all’originale e sottoscritta, contenente la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 9 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non richiede l’applicazione di alcuna imposta di bollo, non deve essere motivata e non è sottoposta a vincoli di legittimazione.

E’ vietata ogni utilizzazione dei documenti consultati in contrasto con il diritto della loro proprietà letteraria ovvero con le norme sul diritto d’autore.

 

L’accesso civico è consentito nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e può essere limitato, differito o rifiutato, qualora sussistano i limiti di cui all’articolo 30 della Legge 5 ottobre 2011 n. 160 e successive modifiche.

 

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