Richieste di accesso agli atti/documenti amministrativi

L’accesso ai documenti amministrativi consiste nell’esercizio del diritto, da parte dei soggetti “interessati”, ad accedere ai documenti amministrativi in possesso dell’Amministrazione ai fini della tutela dei loro diritti soggettivi ed interessi legittimi (articolo 25 Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche).

Tariffe:

-  II^ Ordinanza relativa ai diritti di pratica nel Settore Pubblico Allargato
- Allegati A,B,C del Regolamento interno n. 1/2021
- Regolamento interno N.1/2021 per la formazione di copie e copie autentiche di documenti amministrativi nel settore pubblico allargato

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere inviata per posta elettronica o per posta ordinaria, utilizzando l’apposito modulo e deve essere corredata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente da questi dichiarata conforme all’originale e sottoscritta, contenente la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 9 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159. Se la richiesta è presentata da soggetto delegato il documento di identità e la suindicata dichiarazione dovranno essere riferiti al soggetto delegante.

La motivazione per la quale si richiede l’accesso è facoltativa; essa è richiesta al fine di valutare gli interessi contrapposti alla richiesta di accesso ed operare il relativo bilanciamento anche alla luce di eventuali opposizioni da parte di soggetti controinteressati.

L’accesso esercitato da soggetti non titolari di situazione giuridica soggettiva è consentito unicamente ai cittadini sammarinesi, ai cittadini stranieri residenti o soggiornanti in Repubblica e alle persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti che hanno sede legale in Repubblica. Gli stati predetti possono essere attestati tramite dichiarazione sostituiva di certificazione.

L’accesso esercitato dai soggetti interessati, così come definiti all’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 5 ottobre 2011 n. 160, è consentito anche a soggetti esteri.

Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, sono evase ai sensi e per gli effetti del Titolo IV della Legge n. 160/2011 e successive modifiche.

 

Repubblica di San Marino
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